1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, ferma restando la possibilità di esercitare le professioni intellettuali in forma societaria, in conformità alle disposizioni previste dal codice civile ed alla eventuale disciplina di settore, il Governo disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali riservate o regolamentate nel sistema ordinistico anche in forma societaria
a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano essere esercitate in forma societaria o cooperativa avente ad oggetto esclusivo l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalle società previste dal codice civile; prevedere che dette professioni possano essere esercitate anche mediante strumenti societari o cooperativi temporanei che garantiscano l'esistenza di un centro di imputazione di interessi in relazione a uno scopo determinato e cessino dopo il raggiungimento dello stesso;
b) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli Stati membri dell'Unione europea purché in possesso del titolo di studio abilitante ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate;
c) disciplinare la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento degli utenti e prevedere l'iscrizione della società agli albi professionali;
d) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, designati dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;
e) prevedere che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;
f) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato
g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività necessarie a tale scopo;
h) prevedere che i professionisti soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine;
i) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.
2. Nel disciplinare la società multiprofessionale o i centri di imputazione temporanea di cui al comma 1, lettera a), per attività diverse ma compatibili fra loro, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: stabilire gli ambiti di incompatibilità; prevedere che a tali società si applichi, in quanto compatibile, la disciplina delle diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedimentali che regolano i diversi profili di responsabilità, anche disciplinari; prevedere l'iscrizione delle società agli albi relativi alle singole attività e disciplinare, nel caso di cancellazione della società da uno degli albi nei quali la società sia iscritta, l'esclusione del socio o dei soci iscritti al medesimo albo; prevedere che restino salve, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie, e in particolare dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
3. Nel disciplinare il regime di responsabilità, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: prevedere che dell'adempimento risponda direttamente e illimitatamente il socio incaricato dell'attività, se individuato ai sensi del comma 1, lettera d), nonché in via solidale la società, ovvero, se tale individuazione manca, direttamente la società e illimitatamente i soci; prevedere che risponda la società